Hospitality Management

Outsourcing & Hotel – I rischi concreti dell’esternalizzazione

Nell’articolo “Gli appalti nel mondo alberghiero: perché pagare per colpe altrui?”, abbiamo affrontato la tematica  inerente al regime di responsabilità solidale di cui all’art.26, comma 4 del D.lgs 81/08 e s.m.i, ed abbiamo evidenziato le ultime novità normative nel caso di irregolarità fiscali commesse dall’appaltatore e delle conseguenti ricadute sul committente: abbiamo quindi preso in considerazione il tema dell’Outsourcing, dal punto di vista legale e fiscale, consci del fatto che rappresenti una problematica particolarmente sentita nel mondo alberghiero.

Limitandoci agli aspetti meramente organizzativi vogliamo ora prendere in considerazione il caso in cui, in una struttura ricettiva, lo snellimento della filiera sia tale per cui la maggioranza dei lavoratori sia costituita da dipendenti di società appaltatrici di servizi (società esterne), a fronte di un ridotto numero di dipendenti della società che ha in gestione l’albergo.

Tale situazione, non inconsueta, nasconde diverse insidie soprattutto all’atto della gestione delle emergenze, e si manifesta talvolta -in tutta la sua gravità- quando è troppo tardi per porvi rimedio.

Garantire le condizioni di sicurezza in caso di emergenza

E’ infatti ben noto che uno degli obblighi del Datore di Lavoro è la formazione e la designazione delle squadre antincendio, di evacuazione e di primo soccorso (art. 18 comma b del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro), ma lo snellimento eccessivo dell’organico di un albergo non può essere inteso come un escamotage offerto dal legislatore al Datore di Lavoro, il quale -attuando la politica aziendale del ricorso a società esterne- potrebbe erroneamente ritenersi escluso dall’obbligo di cui sopra.

Se infatti il Datore di Lavoro affida diversi servizi ad una o più società esterne e non è in grado, per assenza o esiguità di proprio personale, di garantire le condizioni di sicurezza in caso di emergenza (evacuazione,etc.) deve richiedere e pretendere che nell’organico delle società a cui ricorre vi siano lavoratori formati nel campo della prevenzione e della lotta agli incendi e nel primo soccorso. Se ne deduce, di conseguenza, che dovrà conoscere i nominativi di questi addetti, e dovrà informarli adeguatamente sui contenuti specifici del Piano di Emergenza della propria struttura, poiché potrebbero trovarsi nelle condizioni di attuarlo in prima persona e/o coordinare eventuali altri dipendenti.

E ancora è fondamentale ricordare che il Datore di Lavoro deve garantire la presenza della squadra capace di gestire l’emergenza per tutto il tempo di apertura della struttura alberghiera e dovrà pertanto fare i conti con eventuali ferie e/o turni di lavoro. La cronaca ci impone di non dimenticare il tragico incendio scoppiato in un noto albergo della Capitale che causò la morte di tre ospiti: quella notte non era in servizio alcun componente della squadra di emergenza, ma solo il portiere ed il facchino. Il Piano di Emergenza, benchè esistente, era stato disatteso e, per di più, i due dipendenti presenti erano privi delle competenze e dell’addestramento ad affrontare tali evenienze.

Responsabilità civili e penali

E’ facile, ma inquietante, dedurre la gravità delle responsabilità civili e penali addebitate al rappresentante legale della società proprietaria dell’albergo ed alla Direttrice della struttura ricettiva. A quest’ultima, responsabile del coordinamento delle squadre di emergenza, la Corte di merito ha contestato che avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendio nell’arco dell’intera giornata, mediante predisposizione di turni diurni e notturni.

Quanto alla posizione del legale rappresentante della società proprietaria dell’albergo, si è configurata una posizione di garanzia quale Datore di Lavoro, poiché, in quanto tale, avrebbe dovuto vigilare sul corretto rispetto delle misure previste nel Piano di Emergenza, compresa la turnazione dei componenti la squadra di emergenza. Da notare, peraltro, che in presenza di tali gravi deficit nella sicurezza, la magistratura non ha considerato rilevante, nel caso di specie, nemmeno l’imprudente comportamento degli ospiti dell’hotel, presi dal panico in una situazione di obiettiva emergenza (Cassazione Penale, Quarta Sezione, sentenza n.22334 del 07 Giugno 2011).

Conclusioni

Per concludere, lo snellimento dell’organizzazione aziendale e/o l’affidamento in appalto di servizi a terzi non può comportare il ripetersi di situazioni di grave rischio, o drammatiche come quella sopra citata, ma deve invece aumentare il livello di guardia dei responsabili delle strutture alberghiere, attivando sinergie tra i propri dipendenti ed i lavoratori delle società a cui si affida l’appalto, tutti attivamente partecipi dell’organizzazione interna in caso di emergenza.

La sensibilità e l’attenzione richiesta al committente all’ atto della stipula dei contratti di Outsourcing non deve  limitarsi alla valutazione della professionalità e della reddittività delle prestazioni richieste, né degli aspetti meramente economici, ma deve focalizzarsi anche sulla strategia che si intende adottare in caso di emergenza, per la tutela dei propri clienti e dello stesso personale, sia proprio che di società esterne.

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