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divieto di contratto a finalità turistica a roma?????

#1
Buonasera, per prima cosa complimenti per il vostro sito . u t i l i s s i m o.

Vorrei sottoporvi un quesito.

Sono diventata proprietaria a Roma di un piccolo appartamento vicino a Piazza San Pietro. Vorrei tenerlo a disposizione di parenti ed amici che abitano fuori regione, ma mi piacerebbe affittarlo saltuariamente per brevi periodi a turisti in visita alla nostra città. Pensavo di fare un contratto per finalità turistica (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. c legge 431/1998 del 9 dicembre 1998 – art. 1571 del Codice Civile).

Mi sono recata all’ufficio del Turismo di Roma e mi hanno detto che questo contratto e’ vietato a Roma. Per affittare a turisti per brevi periodi bisogna tassativamente presentare una SCIA e diventare casa vacanze (imprenditoriale o non imprenditoriale).
E’ corretto??
ringraziandovi anticipatamente invio cordiali saluti.
sonia
 
D

Dottor X

Guest
#2
La competenza non spetta al Comune di Roma, in quanto si tratta di una legge nazionale: articolo 1 lettera c legge n.431/1998.
Le allego il mio articolo in proposito e la circolare del Ministero dell'Interno che dispone l'obbligo di comunicazione delle presenze ai Commissariati, anche per le case per vacanze.
Per essere in regola:
certificato di agibilità/abitabilità;
visura e planimetria catastali, conformi allo stato attuale dell'immobile;
impianti di sicurezza certificati da tecnico abilitato;
disponibilità dei locali (titolo di proprietà o contratto di affitto o comodato d'uso gratuito registrato all'agenzia delle entrate).
Nel file locazioni turistiche Italia, allegato, troverà il modello di contratto. Una copia resta a lei, una al cliente. Le somme introitate, con semplice ricevuta, se oltre 77,00 euro marca da 2 euro, vanno inserite, come reddito immobiliare, nella dichiarazione annuale dei redditi. Le presenze vanno comunicate, al Commisariato di zona entro 24 ore, con codice fiscale del titolare.
I servizi turistici:pulizia e sistemazione delle camere, oltre al cambio della biancheria e delle lenzuola, non possono essere svolti in presenza degli ospiti, in poche parole, solo prima e dopo il soggiorno.
 
#3
grazie mille Saverio.
ultima domanda .... quindi se ho ben capito
se affitto per due settimane l'appartamento ad un turista, anche se comunitario, ho
l'obbligo di informare la questura della sua presenza con il modello di "ospitalità"; vi è inoltre un numero limite di affitti per finalità turistica che posso fare nell'arco dell'anno?

l'invio delle schedine alloggiati e' invece un qualcosa che deve essere fatta SOLO da chi ha una attività di casa vacanze con relativa SCIA.

E' corretto??

Grazie ancora e scusi il disturbo
sonia



l'
 
#4
Saverio buonasera,
in merito alla sua risposta sui servizi di cambio lenzuola e pulizie che possono essere fatti solamente prima o dopo, può cortesemente darmi alcuni riferimenti normativi?
Purtroppo questa sua interpretazione, che io approvo totalmente, ci mette in una situazione borderline con i vigili di Roma che considerano invece il solo fatto di fornire biancheria e lenzuola, un esercizio abusivo con multa di € 3.333,33.

Per questo le chiedo la gentilezza di fornire alcuni riferimenti normativi, sentenze e qualunque elemento che possa essere utilizzato anche in un ricorso.

Certo di un suo riscontro la saluto cordialmente.
 
D

Dottor X

Guest
#5
La Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza n. 10671 del 4 febbraio 1987 ha delineato una netta
differenza tra: il contratto d'albergo (art. 1786 del codice civile, le norme relative agli alberghi si
estendono alle altre strutture ricettive) e la locazione. Nel contratto d’albergo al godimento
dell’immobile si accompagna la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la pulizia dell’alloggio o il
cambio della biancheria; nel rapporto di locazione nessuna prestazione accessoria alla
concessione in godimento è possibile.:
“Il contratto d'albergo, e quello affine di residence, si differenziano dal contratto di locazione
d'immobile arredato…perché in quest'ultimo l'oggetto della prestazione si esaurisce nel
godimento del bene (ancorché il concedente possa eventualmente fornire prestazioni accessorie
rientranti comunque nel novero dei normali servizi condominiali), mentre nel contratto di
albergo e di residence il godimento dell'immobile, avente di regola carattere temporaneo e
transitorio, si accompagna e si integra con una serie di servizi, di natura genericamente
alberghiera, riconducibili sinallagmaticamente al contratto di somministrazione od al contratto
di opera, che assumono una rilevanza paritetica rispetto alla prestazione dell'alloggio.”
Pertanto: sentenza della Cassazione Civile, Sezione Terza, n. 10671 del 4 febbraio 1987, la promocommercializzazione
delle case per vacanze classificate, e le disposizioni previste dall'articolo 1
lettera c della legge 431 del 1998 spettano alle agenzie di viaggi, perchè all'interno delle case e
appartamenti per vacanze devono essere erogati servizi turistici alberghieri quali: pulizia delle
camere, cambio delle lenzuola e degli asciugamani. Per le case per vacanza di cui all'articolo 1
lettera c della legge 431 del 1998, la competenza per le locazioni spetta alle agenzie immobiliari, in
questo caso non possone essere erogati servizi quali: pulizia cambio lenzuola e biancheria.
RITENGO CHE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEBBA INTENDERSI, ESCLUSIVAMENTE, IN PRESENZA DI OSPITI. VORREI CAPIRE QUAL'E' LA DIFFERENZA TRA UN LENZUOLO E UNA TENDA O TRA UN ASCIUGAMANI E UNA BATTERIA DI CUCINA. RIBADITE CHE VOI CONSEGNATE UNA CASA ARREDATA E SENZA SERVIZI TURISTICI (SENTENZA CASSAZIONE N. 10671/1987).
 

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